L'art. 624 c.p. (Furto)
prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila [€ 154,94]
a un milione [€ 516,46].
Il furto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze
aggravanti.
Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio
o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle
pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire seicentomila [€ 309,87] a due
milioni [€ 1032,91].
Alla stessa pena soggiace chi compie il furto,
sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di
dosso alla persona.
La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le
seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato
è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
duecentomila [€ 103,29] a due milioni [€ 1032,91]:
- se il colpevole, per commettere il furto, si
introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato
ad abitazione;
- se il colpevole usa violenza sulle cose o si
vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- se il colpevole porta indosso armi o narcotici,
senza farne uso;
- se il furto è commesso con
destrezza;
- se il furto è commesso da tre o
più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o
simuli la qualità di pubblico ufficiale o
d’incaricato di un pubblico servizio;
- se il furto è commesso sul bagaglio
dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali
o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano
cibi o bevande;
- se il furto è commesso su cose
esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o
a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o
a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- se il furto è commesso su tre o
più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai
numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra
circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila [€
206,58] a tre milioni [€ 1549,37].
Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a
querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno
oppure la multa fino a lire quattrocentomila [€ 206,58]. Tali
ipotesi si verificano:
- se il colpevole ha agito al solo scopo di fare
uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- se il furto è commesso su cose di
tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
- se il furto consiste nello spigolare,
rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati
interamente del raccolto.
Si configura invece il reato di appropriazione indebita
(art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile
altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi
come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire due milioni [€ 1032,91].
Se il fatto è commesso su cose
possedute a titolo di deposito necessario, la pena è
aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorrono talune
specifiche aggravanti.
Diverso è ancora il caso della ricettazione
(art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a
sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato
è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la
multa da lire un milione [€ 516,46] a lire venti milioni
[€ 10329,14].
La pena è della reclusione sino a sei
anni e della multa sino a lire un milione [€ 516,46], se il
fatto è di particolare tenuità.
Il reato di ricettazione si configura anche quando
l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono,
non è imputabile o non è punibile, ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale
delitto.
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