Commette il reato di percosse
(art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un
pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa.
La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a
€ 309,87.
In caso invece taluno procuri una lesione personale,
dalla quale derivi un pregiudizio all'integrità fisica o mentale
della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni (art. 582 c.p.).
Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a
querela della persona offesa.
La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo
o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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