L'art. 635 c.p. (danneggiamento)
prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o
in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a lire seicentomila [€ 309,87].
La pena per il reato di danneggiamento è della
reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il
fatto è commesso:
- con violenza alla persona o con minaccia;
- da datori di lavoro in occasione di serrate, o da
lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art.
331 c.p.);
- su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, o su cose esistenti in uffici o stabilimenti
pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per
necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica
fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità,
difesa o reverenza;
- sopra opere destinate all’irrigazione;
- sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento.
La particolare ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici
è prevista all'art. 635-bis c.p.: chiunque distrugge, deteriora
o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze sopra riferite, ovvero se
il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
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