L'art. 52 c.p. (legittima difesa)
prevede la non punibilità del fatto se chi lo ha commesso vi
è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta. Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che deve esservi
proporzionalità tra la difesa e l’offesa. La reazione
è perciò giustificata solo ove sussistano i due requisiti
della NECESSITÀ e della PROPORZIONALITÀ tra offesa e
difesa.
La giurisprudenza ha chiarito che, relativamente alla
legittima difesa, la proporzionalità deve assumersi tra i beni
in conflitto. Ad esempio, nel caso di un furto, che presuppone l'offesa
all'integrità patrimoniale di un soggetto, non sarà
considerata legittima la difesa di chi, per scongiurare tale reato,
cagioni la morte del ladro, posto che in questo caso si va a ledere il
bene della vita che è certamente sovraordinato al bene
patrimoniale.
Altre cause di giustificazione sono:
- il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)
- l'esercisio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
- l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
- lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono
sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa
può essere richiesta la
consulenza legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per errori
od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato
delle informazioni contenute nel sito. |
|