Per dolo si intende la
consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo
è uno degli elementi essenziali al fine di qualificare ciascun
reato (è detto, in particolare, elemento soggettivo,
perché riguarda uno stato psicologico).
L'art. 42 c.p. prevede infatti che nessuno può essere punito per
un’azione od omissione preveduta come reato, se non l’ha
commessa con coscienza e volontà, ma fa salvi alcuni casi espressamente previsti dalla legge in cui può aversi reato anche in mancanza di dolo (sono i casi dei reati preterintenzionali e dei reati colposi).
Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione
quando si vuole porre in essere un reato, ma le conseguenze della
propria azione sono più gravi di quanto previsto (ad esempio, si
vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si
determina la morte della persona colpita). Le uniche figure previste
nel nostro ordinamento sono l’omicidio preterintenzionale (art.
584 c.p.) e l’aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L.
194/1978).
Si ha invece l'elemento soggettivo della colpa
quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento
costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza,
imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline (art. 43 c.p.). Anche le ipotesi di reati colposi sono
tassativamente previste dalla legge (ad esempio: omicidio colposo [art.
589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]).
Le contravvenzioni sono punibili sia se commesse a titolo di dolo che a titolo di colpa.
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