La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.
L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
La prescrizione estingue il reato:
- in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la
legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la
pena della multa;
- in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
- in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al
massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per
le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le
circostanze attenuanti.
La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., nella
parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla
prescrizione del reato.
La prescrizione può essere sospesa (e il termine
ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e
il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento
dell'interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all'art. 157
c.p. non possono essere aumentati oltre la metà.
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