Salvo patto contrario, il
conduttore, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli (art.
1594 c.c.), ma non può cedere il contratto senza il consenso
del locatore.
Se si tratta di immobili urbani adibiti ad uso
abitativo, il conduttore non può
sublocare
totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il
contratto, senza il consenso del locatore (art. 2, L. 392/78). Il
conduttore ha tuttavia facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, salvo patto contrario, previa comunicazione al locatore con
lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la
durata del contratto ed i vani sublocati.
Relativamente invece ai contratti aventi ad
oggetto immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello abitativo, il conduttore
può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione
anche senza il consenso del locatore, purché venga
insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al
locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il
locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore,
se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
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