La posizione contributiva del lavoratore
illegittimamente licenziato andava comunque regolarizzata. La nuova
normativa prevede espressamente con l'art. 18 S.L., a seguito della
modifica introdotta dalla L. 108/1990, che il giudice, accertata la
illegittimità del licenziamento, oltre a ordinare la
reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, debba
condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno,
corrispondendo una indennità commisurata alla retribuzione
dovuta dal giorno del licenziamento a quello della effettiva
reintegrazione, nonché al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dovuti nello stesso periodo.
Poiché il risarcimento del danno è dovuto
nella misura minima di 5 mensilità, potrebbe accadere che
l'indennità menzionata sia superiore alle retribuzioni
effettivamente perdute. Ciò potrebbe accadere se il lavoratore
fosse reintegrato prima della scadenza del quinto mese dalla data del
licenziamento. E' peraltro ovvio che, in questo caso, il versamento dei
contributi deve coprire solo il tempo effettivamente intercorrente tra
il licenziamento e la reintegrazione.
Invece, la legge non disciplina la questione
contributiva in ordine alla indennità, commisurata a 15
mensilità, che il lavoratore può rivendicare al posto
della reintegrazione. Resta così controverso se, in questo caso,
il datore di lavoro sia anche obbligato al versamento dei contributi. A
tale riguardo, bisogna però segnalare che l'Inps ha emanato una
circolare secondo la quale i contributi non sono dovuti, dal momento
che la somma non viene corrisposta a titolo di retribuzione, avendo
natura risarcitoria.
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