L'art. 2118 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'obbligo di concedere alla controparte un termine di preavviso.
In mancanza di tale termine di preavviso il recedente
deve corrispondere alla controparte un'indennità equivalente
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso stesso, previo consenso della parte receduta.
Quest’ultima indennità (indennità
sostitutiva di preavviso) ha natura risarcitoria e non retributiva,
sebbene sia commisurata all’importo della retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore nel periodo suddetto.
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