La tutela obbligatoria si applica per il
datore di lavoro pubblico o privato, imprenditore non agricolo e non
imprenditore che ha un numero di dipendenti non superiore a 15; oppure
l’imprenditore agricolo che non supera i 5 dipendenti per ogni
unità produttiva.
La tutela obbligatoria impone al datore di lavoro che
intenda effettuare il licenziamento di motivarlo con la giusta causa o
con il giustificato motivo e di notificare il provvedimento al
lavoratore interessato nei termini stabiliti, ma non comporta
necessariamente l’obbligo di reintegrazione qualora il Giudice
accerti l’illegittimità del licenziamento. Quindi il
datore di lavoro si trova nell’alternativa, qualora venga
accertato l’illegittimità del licenziamento di scegliere
tra un obbligo primario e cioè la riassunzione, e un obbligo
secondario di natura prettamente economica, consistente nel pagamento
di una determinata indennità.
Se il datore di lavoro decide di pagare dovrà
versare al lavoratore tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore ha prestato servizio per oltre 10 anni
quest’ultimo ha diritto a 10 mensilità.
Inoltre, si dovrà tenere conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa,
dell’anzianità di servizio del lavoratore, nonchè
del comportamento e della condizioni delle parti.
In ogni caso, prima di ricorrere al Giudice, è
necessario promuovere il tentativo di conciliazione e arbitrato. Si
tratta di una procedura, di regola attivata da una organizzazione
sindacale, che si svolge presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro
e della Massima Occupazione, che ha il compito di cercare una soluzione
bonaria della controversia.
La tutela reale trova la sua fonte nell'art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
L’art. 18 Legge 300/1970 si applica alle aziende
con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva;
oppure con più di 15 dipendenti nello stesso Comune anche in
unità produttive più piccole; più di 60 dipendenti
ovunque siano ubicate le singole unità produttive; datori di
lavoro agricolo con più di 5 dipendenti in ciascuna unità
produttiva.
Per i datori di lavoro che hanno effettuato un licenziamento discriminatorio si applica qualunque sia il numero dei lavoratori.
La tutela reale prevede a differenza della tutela
obbligatoria la reintegrazione nel posto di lavoro qualora il giudice
accerti l’illegittimità del licenziamento. Quindi in
questo caso non vi è l’alternativa per il datore di lavoro
della riassunzione o del pagamento.
Di conseguenza il Giudice ordina la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e di risarcirgli il danno, con la
corresponsione di un’indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a
quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo; in ogni
caso la misura al risarcimento non può essere inferiore alle 5
mensilità.
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può essere richiesta la
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