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DOTTRINA
- LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
Licenziamento illegittimo
Il licenziamento
può essere:
- inefficace per violazione
dell’art. 2 Legge 604/1966 (mancanza di forma
scritta della comunicazione motivata o mancanza di forma scritta della
comunicazione della motivazione su richiesta avanzata dal dipendente
licenziato);
- annullabile in quanto intimato senza
giusta causa o giustificato motivo (artt. 1 e 3 della Legge
604/1966);
- nullo, in quanto determinato
da ragioni di credo politico o fede religiosa,
dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione
ad attività sindacali, ovvero ad uno sciopero
(licenziamento discriminatorio ex art. 15 lett. b); o se trattasi di licenziamento
disciplinare, in quanto intimato in violazione delle garanzie
previste dai primi tre commi dell’art. 7 dello Statuto dei
lavoratori.
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interessa può essere richiesta la
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