La legge non determina il
significato di giusta causa: infatti, l’art. 2119 c.c. si
limita a definire genericamente come giusta causa di
licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto, vale a dire neppure il periodo di preavviso.
Secondo la giurisprudenza la giusta causa di
licenziamento è rilevabile dal giudice se viene accertata in
concreto - in relazione alla qualità e al grado del
particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la
specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non
solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata
soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e
condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi
effetti e all’intensità dell’elemento
psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e
subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla
venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio
dipendente.
Un'altra sentenza della Cassazione ha stabilito
che il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti può
essere dovuto sia ad inadempimenti contrattuali che a fatti
extracontrattuali che possano influire sulla reputazione o
sull’interesse dell’azienda, essendo comunque
ininfluente l’assenza di un danno patrimoniale.
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