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DOTTRINA
- LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
Recesso dal contratto a tempo indeterminato
L’art. 2118 c.c.
stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel
termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o
secondo equità. Il legislatore ha stabilito che il datore di
lavoro può licenziare ad nutum (cioè senza alcuna
motivazione) solo nei casi di
giusta causa o giustificato
motivo.
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