In assenza di un progetto,
programma o fase di lavoro, il rapporto instaurato non può
in alcun modo configurare una collaborazione a progetto ma, per
espressa previsione legislativa, è considerato un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione (art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 276/03).
Tale presunzione può essere superata
solo in sede giudiziale con onere della prova a carico del committente,
che dovrà poter dimostrare la natura autonoma del rapporto
di lavoro.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
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