Il giudice tutelare
può rimuovere dall'ufficio il tutore qualora egli (art. 384
c.c.):
- si sia reso colpevole di negligenza,
- abbia abusato dei suoi poteri,
- o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi,
- sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela,
- ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo
sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall'esercizio
della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare
subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi
il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per
l'approvazione.
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interessa può essere richiesta la
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