HOME PAGE  ::
 

DOTTRINA - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
Revoca del tutore o del curatore
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore qualora egli (art. 384 c.c.):
  1. si sia reso colpevole di negligenza,
  2. abbia abusato dei suoi poteri,
  3. o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi,
  4. sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela,
  5. ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per l'approvazione.

interdizione e inabilitazione, indietro interdizione e inabilitazione, avanti
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.

Sito realizzato in ottemperanza al Codice Deontologico Forense. Lo Studio Legale Spadaro si impegna a fornire prestazioni e servizi di natura legale nel pieno rispetto delle norme deontologiche ed in conformità alle tariffe forensi vigenti.