L'istituto dell'amministrazione
di sostegno è stato introdotto recentemente dalla Legge
9 gennaio 2004, n. 6.
L'amministrazione di sostegno ha come
finalità quella di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Tale nuovo istituto va ad aggiungersi agli altri
istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, introducendo un nuovo
strumento giuridico, certamente più adatto ad una maggiore
conservazione dei soggetti interessati nel contesto sociale.
L'amministrazione di sostegno può
così riguardare anziani, disabili, alcolisti,
tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, non vedenti e tanti
altri soggetti per i quali non sia opportuno procedere ad una richiesta
di interdizione o di inabilitazione.
Queste categorie di persone potranno
così ottenere (anche in considerazione della propria futura
incapacità) che il giudice tutelare nomini un
amministratore, che abbia cura di loro e del loro patrimonio.
La persona interessata può, mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare direttamente
la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o
anche domicilio. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta, il giudice provvederà alla nomina
dell'amministratore con decreto immediatamente esecutivo.
AVVERTENZE:
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
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