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DOTTRINA - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
L'amministrazione di sostegno
L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto recentemente dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

L'amministrazione di sostegno ha come finalità quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Tale nuovo istituto va ad aggiungersi agli altri istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, introducendo un nuovo strumento giuridico, certamente più adatto ad una maggiore conservazione dei soggetti interessati nel contesto sociale.

L'amministrazione di sostegno può così riguardare anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, non vedenti e tanti altri soggetti per i quali non sia opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o di inabilitazione.

Queste categorie di persone potranno così ottenere (anche in considerazione della propria futura incapacità) che il giudice tutelare nomini un amministratore, che abbia cura di loro e del loro patrimonio.

La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare direttamente la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore con decreto immediatamente esecutivo.

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