In qualsiasi momento, quando
cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate con sentenza (art. 429 c.c.).
La domanda per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai
parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado,
dal tutore dell'interdetto, dal curatore dell'inabilitato o su istanza
del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve comunque vigilare per
riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero affinché presenti la domanda di revoca.
L'autorità giudiziaria che, pur
riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede
che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità,
può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato
l'infermo medesimo (art. 432 c.c.).
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|