Il codice civile stabilisce
che possono essere interdetti il maggiore di età e il minore
emancipato i quali si trovino in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai
propri interessi (art. 414).
Per abituale infermità di mente, la
giurisprudenza non intende solo l'esistenza di una tipica malattia di
mente, con caratteristiche partomogiche ben definite, ma anche la
semplice presenza di un'alterazione nelle facoltà
mentali, tale da dar luogo ad un'incapacità totale
o parziale di provvedere ai propri interessi (cass. 2553/76).
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