Al momento della dichiarazione
di interduzione, il giudice nomina un tutore con il compito di
rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrarne il patrimonio.
Il tutore può compiere tutti gli atti
di ordinaria amministrazione necessari alla vita quotidiana
dell'interdetto, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (ad
es. vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore,
costituzione di pegni o ipoteche, accettazione di eredità)
possono essere compiuti solo previa autorizzazione del giudice tutelare
o del tribunale, a seconda dei casi.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
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