Tutte le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano
oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d'autore si acquista originariamente
con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa
creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione
d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne
é l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne
per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la
paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato
quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al
solo autore). Un esempio assai comune é quello che lega uno
scrittore al suo editore. Lo scrittore é l'autore dell'opera
letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri
diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio,
normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro.
Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica,
nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale
padre dell'opera.
La recente legge 248/00, modificando la legge
633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha
introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la
contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica
di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla
morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a
beneficiare economicamente dei proventi ed é agli stessi che
devono essere richieste autorizzazioni o licenze).
Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela
delle opere a seconda della loro natura.
Testi, scritti, articoli, e-mail
- Ogni forma di testo, anche breve, é tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata,
riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi),
nè tantomeno é possibile appropriarsi della sua
paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70
l. 633/41) é quella di consentire il riassunto, la citazione
o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera
opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione,
documentazione o insegnamento, purchè vengano citati
l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali
citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può
agire senza il consenso dell'autore.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere
minimo di creatività é dunque protetto di
diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se
espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di
teatro).
Nessun limite di legge sussiste invece per la
riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.
Si deve comunque considerare che pure gli scritti
dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo,
comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete,
beneficiano di tutela giuridica. é il caso ad esempio delle
E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono
sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione,
soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.
Musica, mp3, midi files, testi delle
canzoni, opere cinematografiche, filmati - Grande interesse
hanno argomenti come la legittimità della distribuzione
gratuita di musica via Interenet. In realtà, la
distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti
della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) é da
considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata
dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di
recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello
internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta
pirateria musicale.
Un caso particolare é rappresentato dai
files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti
siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse
devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da
chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere
legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui
che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente
autorizzato dal compositore o dall'editore.
Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto
già riferito per le opere testuali in generale. Essi non
possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione
dei titolari dei diritti economici.
I limiti ora riferiti non sussistono per la
riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi
comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la
registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILANTI godono pure
di un'analoga tutela. é solo da precisare che, trattandosi
assai spesso di opere collettive (realizzate cioé
congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore,
compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino
al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei
coautori.
Fotografie, foto artistiche, ritratti
- Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un
carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche,
al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e
spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata
commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli
stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela
dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche
un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione
delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive
che ogni esemplare della foto deve contenere:
- il nome di chi detiene i diritti di
utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
- l'indicazione dell'anno di produzione della
fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto
non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di
lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2
della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione
di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la
l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere
dell'ingegno e la loro tutela non é subordinata ad alcuna
formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei
diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della
tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte
dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che
chiunque volgia esporre, riprodurre o mettere in commercio la
fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve
preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il
consenso non é necessario se la persona é di
particolare notorietà o se é fotografata in
virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni
di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici,
culturali, o ancora se la riproduzione é legata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono
svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la
messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro
della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la
sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria
autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su
tale personaggio.
Programmi informatici, software,
codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche
la produzione di software e codici informatici é tutelata
dal diritto d'autore. é da dire che spesso, in questi casi
più che in altri, la titolarità dell'opera
appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i
codici. Questo perchè molti programmatori sono legati da un
rapporto di lavoro con le società di software, alle quali
spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione
economica.
La recente l. 248/00 ha previsto particolari
ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica
aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori.
La violazione delle norme sul diritto d'autore
comporta sanzioni anche penali e di particolare
gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente
l'opera altrui lo fa con fini di lucro.
In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente
su Internet appartiene al proprio autore e non é possibile
copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito
dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo -
l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti
(completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici,
nonchè della data) rafforza e rende esplicita la protezione
dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a
copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete,
considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice
motore di ricerca.
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