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DOTTRINA - INFORMATICA GIURIDICA
Deep linking e Framing: ipotesi in cui correttamente ricorrano
É innanzi tutto necessario distinguere le varie tipologie di link esterni (collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando):
  1. surface linking - é il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito.
  2. deep linking - consiste nel rinviare alla pagina di un altro sito, ma diversa dalla prima.
  3. framing - utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all'interno di una delle cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito.
Il SURFACE LINKING é generalmente consentito, e non sono venuti all'attenzione casi di giurisprudenza contraria, anche perchè é certamente interesse di un sito quello di essere "suggerito" da altri, favorendo così un aumento della visibilità.

Sul DEEP LINKING invece si discute. Da parte di molti é ritenuto illecito in quanto, saltando la pagina principale (o home page), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno perdere a quest'ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di benvenuto. Tuttavia le decisioni della giurisprudenza sono state sinora assai contrastanti. Quelle favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si basano sulla motivazione che non emergono profili di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro, al visitatore, che ci si trova su di una pagina diversa da quella che si stava visitando, anche considerando che la pratica di indirizzare a pagine interne di un altro sito é assai comune e caratteristica del Web, sin dalle sue origini.

Sull'assoluta illegittimità; del FRAMING non vi sono invece molte contestazioni, posto che la pagina esterna viene visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Secondo la dottrina, tale ipotesi configurerebbe una fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista dall'art. 2598 c.c.

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