In materia di comportamenti
illeciti aventi ad oggetto i nomi a dominio si distinguono, tra i
più diffusi, il cybersquatting dal domain
grabbing.
Il cybersquatting ha
ad oggetto l'acquisizione della titolarità di domini
corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di
rivenderli o comunque trarne profitto.
Il domain grabbing
ha invece come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al
fine di porre in essere atti di concorrenza sleale.
Con una recente sentenza del Tribunale di Napoli
(26.2.2002), il nome a dominio (o domain-name)
é stato qualificato come segno distintivo atipico, alla
stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale, con
ciò recependo l'esperienza della giurisprudenza e della
dottrina internazionale. Sul piano pratico, in tal modo, il nome a
dominio può beneficiare della tutela garantita dall'art.
2958 c.c. in materia di concorrenza sleale, al pari di un marchio
industriale.
Tuttavia molte sono le differenze tra un marchio
comunemente inteso e un dominio. Basti pensare che potremmo avere molti
marchi uguali registrati nei vari paesi, come accade per i domini di
tipo ccTLD (Country Code Top Level Domain, tipo .it, .fr, .de, etc., la
cui assegnazione é regolata dalle varie Registration
Authoritiy locali), mentre la stessa possibilità
é esclusa per i gTLD (Generic Top Level Domain, tipo .com,
org, .net), dove vige la regola del first come, first served,
cioé: ottiene il dominio chi lo richiede per primo.
Per risolvere le controversie relative alla
registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTDL .it, la Naming
Authority Italiana ha predisposto una particolare procedura di
riassegnazione, di natura ibrida "arbitrale-amministrativa" e
alternativa al ricorso giudiziale, che garantisce maggiore
velocità e risparmio. Il regolamento é conforme a
quello adottato da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), in sede internazionale, per i nomi a dominio registrati sotto
i gTLD .com, .net e .org.
In seno a tale procedura, il ricorrente deve
provare:
- che il nome a dominio in contestazione
è identico alla propria denominazione, ad un proprio marchio
o al proprio nome,
- che l'attuale titolare non ha alcun diritto
all'uso di tale nome a dominio e
- che l'attuale titolare ha registrato e sta
utilizzando il nome a dominio in mala fede.
Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente
potrà ottenere, alternativamente, la cancellazione della
registrazione del nome a dominio, oppure il trasferimento a proprio
favore della titolarità del dominio stesso.
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interessa può essere richiesta la
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