Ai sensi dell'art. 458 c.c. la
legge commina espressamente la nullità dei cosiddetti patti
successori, nella cui ampia categoria la suddetta norma ricomprende tre
distinte fattispecie: i patti istitutivi sono quelle convenzioni con
cui il soggetto dispone della propria successione, i patti dispositivi
sono invece i negozi con i quali taluno dispone a favore di terzi, ad
esempio sub specie di alienazione anticipata, dei diritti che gli
potranno spettare su una successione non ancora aperta, mentre con i
patti rinunciativi il soggetto rinunzia ai diritti successori che
potranno spettargli una volta aperta la successione.
Alla nullità prevista dalla legge
consegue quella degli acquisti che hanno titolo in tali patti,
nonché degli atti che ne costituiscono esecuzione, e detta
nullità colpisce in particolare la disposizione
testamentaria, solo formalmente unilaterale, che costituisca piuttosto
adempimento di un impegno negoziale assunto dal testatore.
La ratio di tale divieto è duplice: da
un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di
speculazione sull'eredità di persona ancora vivente, in
ottemperanza ad un'esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere
indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio
immediato benché inadeguato, mentre dall'altro si vuole
preservare il principio dell'assoluta libertà testamentaria
dell'autore, con il conseguente divieto di limitare la
facoltà di revoca del testamento fino al momento della
morte.
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