L'art. 462 c.c. stabilisce
che, nell'ambito delle persone fisiche, sono capaci di succedere tre
categorie di soggetti:
- coloro che sono nati al tempo dell'apertura
della successione,
- i nascituri concepiti nonché
- i figli non concepiti di una determinata
persona vivente al tempo della morte del testatore.
Ciò vale, tuttavia, soltanto per quanto attiene alla
successione testamentaria, poiché nell'ambito della
successione legittima la capacità a succedere compete solo
alle prime due categorie.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
possono succedere poi solo per testamento, salvo il caso dello Stato a
cui viene devoluta l'eredità in mancanza di altri
successibili.
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