Il nostro ordinamento prevede
di regola la trasmissione per successione dei soli diritti
patrimoniali, come si evince dagli artt. 587 e 588 c.c., mentre tutti i
rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari, si
estinguono con la morte del titolare.
In seno ai beni patrimoniali non sussiste alcuna
limitazione, essendo trasmissibili per via ereditaria tutte le
posizioni patrimoniali del testatore, attive (crediti) e passive
(debiti).
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giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza
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