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DOTTRINA - SEPARAZIONE
E DIVORZIO
Richiedibilità della quota della liquidazione (TFR) dell'ex
coniuge
L'art. 12-bis della L. 898/70
stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia
titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se
la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio
è stata concordata in unica soluzione.
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