Con la sentenza che pronuncia
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio,
dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati
o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art.
5 L. 898/70).
La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici
di svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico (neanche la richiesta
di quota della liquidazione dell'ex coniuge).
I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione
personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e
al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il
Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo
tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti
dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto
si estingue se egli passa a nuove nozze.
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