Il CID
è il modello di constatazione amichevole di
incidente previsto dalla Convenzione per l'indennizzo
diretto, che viene redatto e sottoscritto congiuntamente dai conducenti
dei due veicoli coinvolti e con il quale costoro rinunciano alla
procedura di liquidazione prevista dall'art. 3 della L. 39/77.
La Convenzione per l'indennizzo diretto, che
è applicabile ove il sinistro avvenga con danno ai soli
veicoli, ha come scopo fondamentale quello di accelerare la
liquidazione dei sinistri con danni a cose causati da collisione tra
due veicoli a motore, agevolando il conseguimento del relativo
risarcimento da parte del danneggiato che sia in tutto o in parte
incolpevole.
Il principio della Convenzione è
rappresentato dall'obbligo che ogni impresa partecipante assume di
provvedere, in tempi rigorosamente predeterminati, al risarcimento dei
danni subiti da un proprio assicurato per la responsabilità
civile auto, in conseguenza di un sinistro che sia imputabile, in tutto
o in parte, ad un soggetto assicurato per lo stesso rischio presso
altra impresa partecipante.
Ciascuna impresa che aderisca alla Convenzione
agisce come mandataria di ogni altra, versando ai propri assicurati il
risarcimento dovuto in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del
responsabile, che resta obbligata al rimborso della somma erogata.
Ai fini dell'applicazione della procedura prevista
dalla Convenzione, presupposto necessario è che si tratti di
sinistro da circolazione stradale dovuto a collisione di non
più di due veicoli a motore, entrambi identificati, soggetti
all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile
ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche, assicurati presso una
delle imprese partecipanti al consorzio, esclusi i ciclomotori e le
macchine agricole.
Ai fini dell'applicazione della procedura prevista
dalla Convenzione è altresì necessario che dalla
collisione dei veicoli siano derivati danni ai soli veicoli o ad uno di
essi, con esclusione di qualsiasi danno alla persona od alle cose
trasportate.
Poichè il ricorso alla procedura di
liquidazione diretta del danno comporta la rinuncia a quella prevista
dalla legge n. 39 del 1977, ove, nonostante l'avvenuta redazione del
CID, il danneggiato inoltri la richiesta di risarcimento
all'assicuratore del responsabile, a norma dell'art. 22 della L. 990/69
e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della
stessa legge, la procedura di liquidazione in regime convenzionale deve
essere interrotta e l'impresa assicuratrice debitrice deve informara
l'impresa mandataria della diffida inoltrata dall'avente diritto.
La procedura di liquidazione prevede la consegna da parte del
danneggiato almeno parzialmente incolpevole al proprio assicuratore
della denuncia, che viene redatta su modulo di constatazione amichevole
e sottoscritta congiuntamente dai conducenti.
L'assicuratore, verificata la sussistenza delle
condizioni per la liquidazione diretta, vi provvede in nome e per conto
dell'impresa debitrice.
I danni materiali al veicolo vengono periziati a
cura e spese dell'impresa mandataria nei dieci giorni dalla messa a
disposizione dello stesso, secondo parametri previsti dall'associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici, e la liquidazione ha luogo nei
quindici giorni dall'avvenuto accertamento tecnico.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|