L'art. 1226 c.c. stabilisce
che se il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Affinché si dia luogo alla valutazione
equitativa è necessario che la presenza di un
danno risarcibile risulti provata o comunque incontestata,
benché il ricorso a tale tipo di quantificazione sia stato
ritenuto configurabile dalla giurisprudenza anche allorché
gli elementi dimostrativi forniti dal danneggiato manchino di sicura
efficacia probatoria (Cass. 22.5.1979, n. 2972).
Non si procede ovviamente a tale valutazione ove
il danno possa essre provato, nel suo preciso ammontare, tramite
consulenza tecnica.
Il risarcimento in forma specifica,
che consiste nel ripristino della situazione così come era
prima che avvenisse l'illecito, è previsto dall'art. 2058
c.c.
Tale norma prevede che il danneggiato possa
chiedere il risarcimento in forma specifica, solo qualora sia possibile
anche se solo parzialmente.
Tuttavia il giudice può disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, vale a dire in denaro, se la
suddetta reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore,
laddove cioè l'impegno economico comportato da quest'ultima
superi l'ammontare della somma corrispondente alla diminuzione del
patrimoniosubita dal danneggiato per effetto dell'illecito.
Rientrano nel concetto di risarcimento in forma
specifica la prestazione di cosa uguale a quella distrutta, il
rifacimento di quanto illecitamente disfatto e l'eliminazione di quanto
fatto illecitamente.
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
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