L'inabilità
temporanea é rappresentata dalla durata della
malattia, cioé dal tempo necessario per guarire dalle
lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere
l'attività ordinaria.
Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere
risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.
L'invalidità permanente
é costituita invece dalla diminuzione della
capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico
legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata
altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione
abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del
soggetto, riducendone conseguente-mente il reddito.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|