L'opposizione ad un
decreto ingiuntivo può essere proposta mediante
atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini strettamente
previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).
Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se
il credito non è scaduto o se è addirittura
inesistente perché mai sorto o perché
già estinto a seguito di pagamento.
A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario.
Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi
motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649
c.p.c.).
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