L'art. 642 c.p.c. prevede che,
su istanza del ricorrente, il decreto
ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza
perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta
giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). Tale richiesta
può essere accolta se il credito è fondato su
cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di
liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato.
L'esecuzione provvisoria può anche
essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel
ritardo.
L'art. 63 delle disp. att. c.c. prevede inoltre
che l'amministratore di un condominio può ottenere decreto
di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei
contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea.
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interessa può essere richiesta la
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