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DOTTRINA - LOCAZIONI
Recesso dal contratto per il locatore di un immobile urbano adibito ad
uso abitativo: ipotesi
La L. 431/98 stabilisce,
all'art. 3, che alla prima scadenza dei
contratti stipulati in base alla discipina per gli immobili siti in
aree urbane, il locatore può negare il
rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, solo per i seguenti motivi:
- quando il locatore intenda destinare l'immobile
ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica,
società o ente pubblico o comunque con finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attività dirette a perseguire le predette
finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di
cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena
disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del
quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito
all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a
norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell'immobile stesso;
- quando, senza che si sia verificata alcuna
legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere l'immobile a
terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In
tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di
prelazione.
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