L'art. 10 della L. 392/78
stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del
proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha
inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle
delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Tale disciplina si applica anche qualora si tratti
di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario
dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
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