I rapporti di collaborazione
privi di un progetto programma o fase di lavoro, già in
essere alla data del 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della
riforma Biagi), mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale
scadenza e, comunque, non oltre il 24 ottobre 2004.
Per espressa previsione legislativa, in presenza
di accordo sindacale aziendale, sarà possibile prevedere che
i contratti in esame abbiano una validità temporale
più lunga a condizione che nell'accordo sia definita la
transizione di questi collaboratori verso:
- il lavoro a progetto oppure;
- il lavoro subordinato, sia esso a tempo
indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc. oppure ancora
- ad altre forme di lavoro subordinato introdotte
dal D. Lgs. n. 276/ 2003 (lavoro a chiamata, lavoro ripartito,
somministrazione, ecc.)
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interessa può essere richiesta la
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