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DOTTRINA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Tutela contro il mobbing
La tutela che l'ordinamento appronta per
prevenire e sanzionare le ipotesi di mobbing si svolge su ambiti
giuridici differenti e fa riferimento a diverse fonti:
- COSTITUZIONE
A parte le norme generali a tutela della persona (artt. 2 e 3),
numerose sono le altre norme della Costituzione poste a garanzia
dell'individuo inserito nella realtà lavorativa:
- Art. 32, che riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo;
- Art. 35, che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme;
- Art. 41, che vieta lo svolgimento della
attività economica privata se esercitata in contrasto con
l’utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza,
alla libertà ed alla dignità umana.
- CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE
- Art. 2043, che prevede l'obbligo del
risarcimento per chi cagioni ad altri un danno ingiusto. È da
segnalare, in particolare, l'importanza data a questa norma dalla
sentenza della Corte di Cassazione n. 411 del 24 gennaio 1990, nella
quale viene stabilito che «il bene della salute costituisce
oggetto di un autonomo diritto primario e quindi il risarcimento per la
sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che
incidono soltanto sulla idoneità del soggetto a produrre reddito
e cioè al danno patrimoniale inteso come diminuzione del reddito
per esborsi di denaro (cure e/o trattamenti medici o acquisto di
prodotti farmaceutici) cosiddetti danno emergente, o come
possibilità di perdita di guadagno a causa della condotta del
molestatore (lucro cessante), ma deve essere esteso al danno biologico
inteso come lesione inferta al bene dell’integrità
psichica in sé e per sé».
- Art. 2087, che dispone che «l’imprenditore
è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro». Non si tratta, quindi, di una norma a
contenuto negativo, ma impone piuttosto un obbligo di attivazione ad
opera dell'imprenditore al fine di impedire che si verifichino ipotesi
di mobbing. Così la giurisprudenza ha riconosciuto la
legittimità del licenziamento di lavoratori che hanno posto in
essere delle gravi condotte nei confronti di altri dipendenti (
mobbing orizzontale). Allo stesso modo è stato stabilito che «la
negazione o l’impedimento allo svolgimento delle mansioni lede il
diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità
del lavoratore» (Cass. 5.10.2001).
- Art. 700 c.p.c., che garantisce una tutela
in via cautelare nel caso di comportamenti pregiudizievoli o
discriminatori che pongano in serio pericolo il lavoratore.
- CODICE PENALE
- Art. 590, che punisce chiunque cagioni,
anche a titolo colposo, lesioni personali ad altro soggetto.
Sarà in ogni caso necessario valutare in concreto se la
compromissione della integrità psico-fisica del lavoratore sia
riconducibile ad una condotta del datore di lavoro colposa o dolosa.
- ALTRE NORME
- legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
in particolare l'art. 7, che prevede una specifica procedura
disciplinare contro gli abusi del datore di lavoro, l’art. 13 a
tutela del lavoratore dai comportamenti di dequalificazione
professionale e l’art. 15 che sanziona con la nullità gli
atti che abbiano finalità discriminatorie ai danni del
lavoratore.
- Decreto legislativo 626/94, che ha sancito
il principio che il diritto alla salute deve essere inteso non solo
come assenza di malattia, ma anche come assenza di disagio.
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