Nel caso di inabilitazione
non si ha una vera e propria rappresentanza legale in capo ad un altro
soggetto, come accade nel caso del tutore per l'interdetto, ma una
forma di assistenza devoluta ad un curatore
nominato dal giudice tra gli
stessi soggetti indicati dalla legge nel caso di tutela.
Il curatore pertanto non si sostituisce all'inabilitato, ma si limita
ad integrare la volontà dell'inabilitato nel compimento
degli atti giuridici che lo riguardano.
Se poi si tratta di compiere atti di alienazione o
di straordinaria amministrazione, si deve chiedere l'autorizzazione al
giudice tutelare o al tribunale, a seconda dei casi.
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interessa può essere richiesta la
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