L'art. 104 L.F. in merito
dispone che "Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
tribunale può disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se
dalla interruzione può derivare un danno grave,
purché non arrechi pregiudizio ai creditori".
Successivamente, su proposta del curatore, il
giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori,
autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea
dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il
comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni
tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per
pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa
l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il
giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del
periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un
rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il
comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire
sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi
l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non
soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti
pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l'esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio
provvisorio sono soddisfatti in prededuzione.
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