Nell'ambito di una
procedura fallimentare, il curatore svolge una pluralità di
compiti ad esso assegnati dalla legge.
In tal senso, l'art. 31 comma 1 L.F. dispone che "il curatore
ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le
operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e
del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso
attribuite".
A seguito della propria
nomina, a norma dell'art. 33 L.F.:
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Il curatore,
entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve
presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle
cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità
del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai
fini dell'istruttoria penale.
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Il curatore
deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai
creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il
giudice delegato può chiedere al curatore una relazione
sommaria anche prima del termine suddetto.
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Se si tratta
di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le
informazioni raccolte sulla responsabilità degli
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente,
di estranei alla società.
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Il giudice
delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo
la segretazione delle parti relative alla responsabilità
penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende
proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi
della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia
della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al
pubblico ministero.
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Il curatore,
ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al
primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle
attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua
gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei
suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del
rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni,
per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.
Inoltre, in ottemperanza
all'art. 34 L.F.:
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Le somme
riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale
o presso una banca scelti dal curatore.
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La mancata
costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata
dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
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Se
è prevedibile che le somme disponibili non possano essere
immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e
previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato
può ordinare che le disponibilità liquide siano
impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
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Il prelievo
delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di
pagamento del giudice delegato.
Per l'art. 36 L.F.:
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Le riduzioni
di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di
eredità e donazioni e gli atti di straordinaria
amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori.
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Se gli atti
suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso
per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice
delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal
medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.
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Il limite di
cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del
Ministro della giustizia.
Per quanto riguarda le responsabilità
del curatore (art. 38 L.F.):
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Il curatore
adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti
dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente
vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e
annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua
amministrazione.
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Durante il
fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore
revocato è proposta dal nuovo curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
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Il curatore
che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il
conto della gestione a norma dell'articolo 116.

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