La sentenza che dichiara il
fallimento produce una serie di effetti di natura privata, processuale
e penale, tanto nei confronti del fallito, quanto riguardo ai creditori
e ai terzi.
I. NEI
CONFRONTI DEL FALLITO
Gli effetti per il fallito sono disciplinati dagli
artt. 42-49 della legge fallimentare, così come modificata
dalla novella del 2006.
Sostanzialmente, il fallito viene privato, a far
data dalla dichiarazione di fallimento, della disponibilità
e dell'amministrazione dei suoi beni, anteriori al fallimento e quelli
che dovessero provenirgli durante la procedura.
A norma dell'art. 46 non sono compresi nel
fallimento:
- i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
- gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con
la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di
essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice
civile;
- le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto
motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione
personale del fallito e di quella della sua famiglia.
L'art. 44 dispone che tutti gli atti compiuti dal
fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di
fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti
dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo
comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il
fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di
cui al primo e secondo comma.
A norma dell'art. 48 l'imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o
i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di
fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante
i rapporti compresi nel fallimento.
L'art. 49 dispone che l'imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o
i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di
fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della
propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini
della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al
comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro
giustificato motivo, il giudice può autorizzare
l'imprenditore o il legale rappresentante della società o
enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.
È importante notare che nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto
patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il
curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per
le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla
legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del
processo.(Art. 43 L.F.)
II. NEI
CONFRONTI DEI CREDITORI
- Il fallimento apre il concorso dei creditori
- I debiti pecuniari e non pecuniari del fallito
si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione del fallimento
- Le somme spettanti ai creditori condizionati
vengono accantonate
- La dichiarazione di fallimento sospende il
corso degli interessi convenzionali o legali per gli effetti del
fallimento
- I crediti infruttiferi subiscono una
decurtazione qualora il riparto avvenga prima della loro scadenza
- Sono precluse le azioni individuali dei
creditori sui beni del fallito (art. 51 L.F.)
III. NEI CONFRONTI
DEI TERZI (v. revocatoria
fallimentare)
- Gli atti a titolo oneroso (nonché i
pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nei due anni
antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che presentino
delle irregolarità (ad es. la vendita di un bene ad un
prezzo sensibilmente inferiore al valore di mercato) sono dichiarati
inefficaci e revocati
- Gli atti a titolo oneroso (nonché i
pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nell'anno
antecedente alla dichiarazione di fallimento che non
presentino delle irregolarità, quando il curatore provi che
l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza, sono
dichiarati inefficaci e revocati
- Gli atti che non rientrano nelle categorie
precedenti possono essere revocati con l'azione ordinaria di cui
all'art. 2901 c.c.

AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|