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DOTTRINA - FALLIMENTO
Effetti della dichiarazione di fallimento
La sentenza che dichiara il fallimento produce una serie di effetti di natura privata, processuale e penale, tanto nei confronti del fallito, quanto riguardo ai creditori e ai terzi.

I. NEI CONFRONTI DEL FALLITO

Gli effetti per il fallito sono disciplinati dagli artt. 42-49 della legge fallimentare, così come modificata dalla novella del 2006.

Sostanzialmente, il fallito viene privato, a far data dalla dichiarazione di fallimento, della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni, anteriori al fallimento e quelli che dovessero provenirgli durante la procedura.

A norma dell'art. 46 non sono compresi nel fallimento:

  1. i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
  2. gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
  3. i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  4. le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

L'art. 44 dispone che tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

A norma dell'art. 48 l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

L'art. 49 dispone che l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

È importante notare che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.(Art. 43 L.F.)

II. NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

  • Il fallimento apre il concorso dei creditori
  • I debiti pecuniari e non pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento
  • Le somme spettanti ai creditori condizionati vengono accantonate
  • La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali per gli effetti del fallimento
  • I crediti infruttiferi subiscono una decurtazione qualora il riparto avvenga prima della loro scadenza
  • Sono precluse le azioni individuali dei creditori sui beni del fallito (art. 51 L.F.)
III. NEI CONFRONTI DEI TERZI (v. revocatoria fallimentare)
  • Gli atti a titolo oneroso (nonché i pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che presentino delle irregolarità (ad es. la vendita di un bene ad un prezzo sensibilmente inferiore al valore di mercato) sono dichiarati inefficaci e revocati
  • Gli atti a titolo oneroso (nonché i pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento che non presentino delle irregolarità, quando il curatore provi che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza, sono dichiarati inefficaci e revocati
  • Gli atti che non rientrano nelle categorie precedenti possono essere revocati con l'azione ordinaria di cui all'art. 2901 c.c.
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