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DOTTRINA
- FALLIMENTO
Opposizione alla richiesta di fallimento
A seguito della presentazione
del ricorso per la dichiarazione di fallimento viene dato inizio, da
parte del tribunale, ad un procedimento definito di
istruttoria prefallimentare, nel quale vengono
analizzati i presupposti in base ai quali è stata presentato
il ricorso e le eventuali opposizioni. La procedura è
analiticamente descritta all'interno dell'art. 15 Legge Fallimentare:
- Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
- Il tribunale convoca, con decreto apposto in
calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento;
nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto
l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
- Il decreto di convocazione è
sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi
è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del
decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi.
- Il decreto contiene l'indicazione che il
procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette
giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il
deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale
dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi
una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
- I termini di cui al terzo e quarto comma
possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
- Il tribunale può delegare al giudice
relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio.
- Le parti possono nominare consulenti tecnici.
- Il tribunale, ad istanza di parte,
può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a
tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono
confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero
revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
- Non si fa luogo alla dichiarazione di
fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo
è periodicamente aggiornato con le modalità di
cui al terzo comma dell'articolo 1.

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