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DOTTRINA
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CONTRATTI
Fidejussione
La fidejussione
(art. 1936 c.c.) é il contratto con il quale viene a
costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il
creditore a garantire l'adempimento del debitore. Anche se spesso ha
natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale sorta tra
creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e
fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio
consenso.
L'art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente
consentito la cosiddetta fidejussione omnibus
(quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e
futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere
l'importo massimo garantito.
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