Il contratto di
transazione (art. 1965 c.c.) é il contratto
col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a
una lite già incominciata o prevengono una lite che
può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si
possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da
quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle
parti.
Per transigere le parti devono avere la
capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della
lite. La transazione é nulla se tali diritti, per loro
natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla
disponibilità delle parti.
La transazione deve essere provata per iscritto.
La transazione non può essere impugnata
per causa di lesione.
Se una delle parti era consapevole della
temerarietà della sua pretesa, l'altra può
chiedere l'annullamento della transazione.
É nulla la transazione relativa a un
contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della
nullità di questo.
Nei casi in cui la transazione é stata
raggiunta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa
può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di
nullità del titolo.
É annullabile la transazione fatta, in
tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati
riconosciuti falsi.
É pure annullabile la transazione fatta
su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della
quale le parti o una di esse non avevano notizia.
La transazione che le parti hanno concluso
generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non
può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse
venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della
transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione é annullabile, quando
non riguarda che un affare determinato e, con documenti posteriormente
scoperti, si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
La risoluzione della transazione per inadempimento
non può essere richiesta se il rapporto preesistente
é stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla
risoluzione sia stato espressamente stipulato.
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