L'appalto
é il contratto con il quale una parte (appaltatore)
assume il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un
committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.).
L'appaltatore non può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non é stato
espressamente autorizzato dal committente.
Il contratto di appalto é assai in uso
nella costruzione di beni immobili o mobili, e nella fornitura di
servizi di assistenza, consulenza, vigilanza.
Il materiale necessario a compiere l'opera deve
essere fornita dall'appaltatore, se non é diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi.
L'appaltatore non può apportare variazioni
alle modalità convenute dell'opera se il committente non le
ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche
quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il
prezzo dell'intera opera é stato determinato globalmente,
non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo
diversa pattuizione. Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte
é assolutamente necessario apportare variazioni al progetto
e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le
variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se
l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e
può ottenere, secondo le circostanze, una equa
indennità. Se le variazioni sono di notevole
entità, il committente può recedere dal contratto
ed é tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Il committente può apportare variazioni
al progetto, purchè il loro ammontare non superi il sesto
del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso
per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato
determinato globalmente. Ciò non vale quando le variazioni,
pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli
modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
Il committente ha diritto di controllare lo
svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro
il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto é risoluto,
salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
L'appaltatore é tenuto a dare pronto
avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se
si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare
esecuzione.
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili
si siano verificati variazioni nel costo dei materiali o
della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si
manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono
notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso.
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha
diritto di verificare l'opera. La
verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l'invito
fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla
verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro
un breve termine, l'opera si considera accettata. Se il committente
riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera
accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica. Salvo
diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera é accettata dal
committente. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno
dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le
singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il
pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Il pagamento fa presumere
l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto
il versamento di semplici acconti.
L'appaltatore é tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell'opera. La
garanzia non é dovuta se il committente ha accettato l'opera
e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purchè in questo caso, non siano stati in
mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di
decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi
entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non é
necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o
i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive
in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente
convenuto per il pagamento può sempre far valere la
garanzia, purchè le difformità o i vizi siano
stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano
decorsi i due anni dalla consegna. Il committente può
chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese
dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito,
salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se
però le difformità o i vizi dell'opera sono tali
da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente
può chiedere la risoluzione del contratto. Quando si tratta
di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore é responsabile nei confronti del committente e
dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un
anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia. L'appaltatore, per agire nei confronti dei
subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la
denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Il committente può recedere
dal contratto di appalto, anche se é stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio,
purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Se il contratto si scioglie perchè
l'esecuzione dell'opera é divenuta impossibile in
conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il
committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta,
nei limiti in cui é per lui utile, in proporzione al prezzo
pattuito per l'opera intera.
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle
parti, l'opera perisce o é deteriorata prima che sia
accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a
verificarla, il perimento o il deterioramento é a carico
dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la
materia é stata fornita in tutto o in parte dal committente,
il perimento o il deterioramento dell'opera é a suo carico
per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto
é a carico dell'appaltatore.
Il contratto di appalto non si scioglie per la
morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona
sia stata motivo determinante del contratto. Il committente
può sempre recedere dal contratto, se gli eredi
dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione
dell'opera o del servizio. Nel caso di scioglimento del contratto per
morte dell'appaltatore, il committente é tenuto a pagare
agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo
pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese
sostenute gli sono utili. Il committente ha diritto di domandare la
consegna, verso una congrua indennità, dei materiali
preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che
proteggono le opere dell'ingegno.
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni
continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto
compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di
somministrazione.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|