La somministrazione
(art. 1559 c.c.) é il contratto con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di beni o servizi.
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della
parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del
contratto.
É il contratto che viene utilizzato per
la fornitura dei cosiddetti servizi essenziali (luce, acqua, telefono,
gas, etc.).
Nella somministrazione a carattere periodico il
prezzo é corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in
proporzione a ciascuna di esse.
In caso d'inadempimento di una delle parti
relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la
risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole
importanza ed é tale da menomare la fiducia nell'esattezza
dei successivi adempimenti. Se la parte che ha diritto alla
somministrazione é inadempiente e l'inadempimento
é di lieve entità, il somministrante non
può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo
preavviso.
Se la durata della somministrazione non
é stabilita, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello
stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto
riguardo alla natura della somministrazione (art. 1569 c.c.).
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