Capita assai spesso che le
condizioni generali di un contratto siano predisposte da uno solo dei
contraenti, generalmente quello economicamente più forte, e
che siano magari contenute in appositi formulari già
redatti, che l'altra parte si limita a sottoscrivere.
I casi più frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione,
quali quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o
società di telecomunicazioni, nei quali l'imprenditore offre
i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita
semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione.
La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti stabilisce che tali condizioni sono efficaci nei
confronti dell'altro, solo se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). In ogni caso, le
clausole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente
approvate per iscritto.
Si definiscono vessatorie, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o
rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Nel caso in cui ci si riferisce a un contratto
stipulato tra professionista e consumatore (art. 1469-bis e
ss. c.c.) che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona
fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o danno
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
- escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da
parte del professionista;
- escludere o limitare l'opponibilità
da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti
del professionista con un credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
- prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del professionista é
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente
dalla sua volontà;
- consentire al professionista di trattenere una
somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il
contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se
é quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
- imporre al consumatore, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a
titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche
al consumatore la facoltà di recedere dal contratto,
nonchè consentire al professionista di trattenere anche solo
in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a
recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne
nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine
di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l'estensione dell'adesione del
consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche
del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo
indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi
sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- consentire al professionista di aumentare il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere
se il prezzo finale é eccessivamente elevato rispetto a
quello originariamente convenuto;
- riservare al professionista il potere di
accertare la conformità del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitare la responsabilità del
professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- limitare o escludere l'opponibilità
dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- consentire al professionista di sostituire a
sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel
caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita
la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della
prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti
con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
- prevedere l'alienazione di un diritto o
l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista
a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
La vessatorietà di una clausola é valutata
tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o
di un altro collegato o da cui dipende.
In caso di dubbio sul senso di una clausola,
prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Le clausole considerate vessatorie sono
inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono comunque sempre inefficaci le clausole che,
sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o danno
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore
nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
- prevedere l'adesione del consumatore come
estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e
può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
È inefficace ogni clausola contrattuale
che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare
il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove
il contratto presenti un collegamento più stretto con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che
interessa può essere richiesta la
consulenza
legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per
errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non
aggiornato delle informazioni contenute nel sito. |
|