La donazione è un
negozio solenne: deve essere fatta, pertanto, per atto pubblico
(cioè dinanzi ad un notaio), a pena la nullità,
ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni.
L'atto pubblico è richiesto qualunque
sia l'oggetto della liberalità.
Unica eccezione alla solennità della
forma è prevista per le donazioni di modico valore o
manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale
del possesso attraverso la consegna.
Se la donazione ha per oggetto cose mobili, non
è valida che per quelle specificate con indicazione del loro
valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte
sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è
perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è
notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il
donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione
(art. 782 c.c.).
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione
giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza
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