La rinuncia
all'eredità può farsi validamente solo
in un momento successivo all'apertura della successione, stante il
divieto dei patti successori, e deve essere nella forma di atto
solenne, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del
tribunale del circondario in cui si è aperta la successione,
e inserita nel registro delle successioni ( art. 519 c.c.).
La rinuncia è nulla se fatta sotto
condizione o a termine, oppure solo per una parte dell'asse ereditario
(art. 520 c.c.), ha efficacia retroattiva, è limitatamente
revocabile ( art. 525 c.c.) ed impugnabile solo se costituisca effetto
di violenza o dolo ( art. 526 c.c.).
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