Le classificazioni cui
é soggetto il danno risarcibile sono varie e molteplici.
Si dà in primo luogo la distinzione tra danno materiale,
cioé alle cose, e danno fisico, cioé alla persona.
Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle
cose di proprietà del danneggiato a seguito dell'incidente,
e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla
lesione della persona, e possono originare due distinte categorie
di danno: quello da inabilità
temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da
invalidità permanente, che coincide invece con la
diminuzione della capacità fisica.
Per ciascuna di queste due categorie si possono
configurare poi ulteriori tipi di danno, cioé quello
biologico, il danno patrimoniale ed il danno morale.
Il danno biologico
é la lesione dell'integrità fisica e psichica del
soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla
capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi
cioé di fattispecie totalmente indipendente dalla
capacità produttiva del danneggiato.
Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno
non reddituale, cioé il danno estetico, il danno alla vita
di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni
della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonchè il
danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità
lavorativa generica.
Il danno patrimoniale
é quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del
danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla
persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica,
cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo
stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida
altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata,
provocandole un danno economico.
Il danno morale
é rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e
dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno
é individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento
dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.
Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano
la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la
responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.
Il danno punitivo
é infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire
per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale
della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via
giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.
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