Il codice penale prevede diverse ipotesi di corruzione:
Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio)
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità,
una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto
d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della
reclusione fino a un anno.
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso
o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p.
ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o
pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui
all’art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali
sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene.
Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione
non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena
è della reclusione da sei a venti anni.
Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche
all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui
all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di
un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico
impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318,
nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo
319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi
degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio il denaro o altra utilità.
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad
un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai
suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319
c.p., ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la
qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall’art. 318 c.p.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa
o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per
le finalità indicate dall’art. 319 c.p.
Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e
di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:
- ai membri della Commissione delle Comunità
europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte
dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del
regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee,
che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri
dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma,
si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato,
offerto o promesso:
- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso
per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici
ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Diversi dalla corruzione sono i reati di:
- concussione (art. 317 c.p.): Il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni.
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): Il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
- rifiuto od omissione di atti d'ufficio
(art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza
ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta
di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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